Art. 6.

      1. L'Assemblea provvede alle spese e alla gestione delle risorse ad essa attribuite dalla legge secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

 

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      2. L'apparato di supporto ai lavori dell'Assemblea è costituito da personale messo a disposizione dalle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base di intese tra i rispettivi Uffici di presidenza. Per ulteriori, motivate esigenze, l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle amministrazioni pubbliche.